
Per usufruire dell’Ecobonus su interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è necessario rispettare degli adempimenti. Tra questi vi è sicuramente il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale e l’invio all’Enea della documentazione sui lavori eseguiti.
Tuttavia, è possibile che l’intestatario del bonifico e quello dei documenti inviati all’Enea non siano la stessa persona. In questi casi, come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, non bisogna fare confusione, in quanto la detrazione fiscale spetta a chi ha effettivamente sostenuto le spese per la riqualificazione energetica.
L’intestazione dei documenti. I soggetti che possono fruire della detrazione Irpef per interventi finalizzati al risparmio energetico sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea. Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dal fatto che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con chi risulta intestatario dei documenti per l’Enea. Ciò rende quindi necessario, secondo l’Agenzia delle Entrate, che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa, con l’indicazione della percentuale relativa al sostenimento. Secondo la circolare 7/E/2018, le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio e non è possibile modificare la ripartizione nei periodi di imposta.
Bonifico bancario o postale. Nel bonifico per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica vanno indicati: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico. Per i titolari di reddito d’impresa la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi di imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2018/2021. I contribuenti titolari di reddito di impresa, sono esonerati dall’obbligo di pagamento, mediante bonifico bancario o postale. Infine, sui bonifici versati alle imprese che hanno realizzato gli interventi, viene operata una ritenuta d’acconto dell’8%.
I dati trasmissibili all’Enea. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, l’attestato di prestazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa all’Enea. Come disposto dalla Risoluzione 244/E/2007, il termine per l’invio dei documenti all’Enea decorre dalla data del collaudo dei lavori e non dal momento di effettuazione dei pagamenti.
L’eccezione delle finestre. Per interventi che non prevedono il collaudo, come la sostituzione di finestre, la data di fine lavori può essere dimostrata un’altra documentazione che viene emessa d a hi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 21/E/2010, ha chiarito che non è ammessa l’autodichiarazione del contribuente.
Un riepilogo sull’Ecobonus 2018. Fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile usufruire della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Da quest’anno la detrazione si riduce al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per:
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- Acquisto e posa in opera di schermature solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto, prevista dal Regolamento delegato (VE) n. 811/2013;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.