
Con la circolare 7/E del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha voluto ricordare che è possibile fruire del bonus ristrutturazione del 50% nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa volumetria dell’edificio preesistente, con una fedele ricostruzione.
Demolizione e ricostruzione. L’Agenzia ha spiegato che sono accettati interventi di ristrutturazione edilizia che consentono di aumentare la superficie utile ma non il volume preesistente. Una fedele ricostruzione che rispetti la volumetria preesistente è, infatti, la condizione imposta per fruire della detrazione, che può essere ammessa anche se l’intervento comporta uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. Al contrario, la detrazione non spetta nel caso di ricostruzione con ampliamento della volumetria, in quanto l’intervento è considerato, nel complesso, una nuova costruzione.
Ampliamento. Se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente ma con un suo ampliamento, la detrazione si può riferire solo alle spese legate alla parte esistente, poiché l’ampliamento è configurato come una nuova costruzione. Per usufruire della detrazione il contribuente ha l’obbligo di mantenere distinte, a livello di fatturazione, le due tipologie di intervento o deve essere in possesso di un’attestazione che indichi gli importi riferibili a ogni tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto propria responsabilità.
Il caso delle pertinenze. Nel caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione del 50% spetta anche per le spese relative all’ampliamento, a condizione che sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. Nel caso delle pertinenze sono agevolati anche i lavori di nuova costruzione, come nel caso del box auto costruito ex novo o di un garage che sia pertinenziale all’unità immobiliare.